Membri di paesi terzi
- I membri di un GEIE normalmente appartengono all’Unione Europea. Problemi sorgono quando in una struttura di questo tipo debbano essere presenti quali soci, imprese appartenenti a paesi terzi come la Svizzera, la Slovenia e la Repubblica Ceca, oppure anche Stati Uniti e il Canada – si tratta, infatti, di quei partner di acquisto e vendita, con i quali, in ogni caso, c’è una collaborazione. Gli stati appartenenti allo spazio economico europeo possono comunque diventare membri; questo riguarda imprese con sede ad esempio in Norvegia, in Islanda e nel Lichtenstein. Tutti questi paesi si sono impegnati, entro una certa data, a introdurre nella loro legislazione, una normativa volta a rendere possibile la costituzione della sede di un GEIE anche nei loro territori. Tuttavia l’interesse finora dimostrato in questi paesi é ancora limitato, a causa di una scarsa conoscenza di informazioni.
- Nella pratica, il fatto che le imprese di terzi paesi siano escluse dalla partecipazione ad un GEIE, si è rivelato in realtá un grosso punto debole del Regolamento (in una fase futura del Regolamento questo problema verrà di nuovo proprosto, tuttavia dopo si temerá per il trasferimento degli utili ai paesi terzi).
- Un’esempio é offerto dalla Svizzera: in Francia, Italia, Austria e Germania, ci sono innumerevoli imprese, che hanno rapporti commerciali con imprese svizzere, ad esempio per la cooperazione o la vendita di software. Le imprese svizzere però non possono da principio partecipare ad un GEIE che viene costituito nel Mercato Unico. Perció sempre piú imprenditori svizzeri, che sono esclusi dall’Unione Europea e dallo spazio commerciale europeo, si muovono nella direzione di entrare a far parte di un GEIE, realizzando nel frattempo iniziative personali per compensare questa mancanza: ricorrono a mezzi giuridici più tradizionali per poter realizzare forme di cooperazione a livello europeo.
- Un mezzo di provata efficacia per ovviare a questo limite (l’esclusione) è offerto dall‘associazione. Per non ritardare l’iscrizione presso il registro delle imprese si puó rinunciare a dichiarare la collaborazione con i paesi terzi giá nell’atto costitutivo, ma effettuare l’inserimento in un tempo successivo tramite una deliberazione sociale. L’esperienza ha dimostrato che i timori di considerare i soci associati solo come „cosi di seconda classe“, sono infondati; la costrizione di un consenso a livello manageriale, comprende anche queste imprese.
- Concludendo, la carica di amministratore di un GEIE puó essere ricoperta anche da un soggetto proveniente da un paese terzo. Non c’è alcuna legge che lo vieti. Nella pratica ci sono già in alcuni GEIE degli amministratori che eseguono questa funzione. Cosí ad esempio un GEIE del sud della Germnaia ha come amministratore un turco che risiede a Instambul.
- Infine va ricordato che il GEIE gode del diritto di libertá di circolazione degli imprenditori – nei paesi dove questo principio è valido – e quindi puó essere utilizzato per fondare la sede ad esempio in Giappone o negli Stati Uniti. Contemporaneamente un GEIE di questo tipo sottosta naturalemnte anche al diritto locale.
- Infine, possono essere utilizzati anche imprese di paesi terzi, che si stabiliscono in Europa in uno o in altri modi, al fine di realizzare i presupposti per una condizione di socio in un GEIE.